LO STATUTO
Art.1- All'amministrazione dei beni ed alla manutenzione degli edifici del Santuario Madonna di Pietracupa provvede la Fabbriceria detta Opera di S. Maria delle Grazie di Pietracupa, avente personalità giuridica propria, per antico possesso di Stato, come risulta dall'attestazione del Ministero dell'Interno Prot. n. 011/FI -613-B dell'11 aprile 1991.
Detta Fabbriceria ha sede in San Donato in Poggio nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) in Via Pietracupa ed adempie i propri compiti ai sensi d el presente Statuto e con l'osservanza delle norme concordatarie fra lo Stato Italiano e la Santa Sede ed in particolare della Legge 20/05/1985 n°222 recante disposizioni sugli Enti e Beni Ecclesiastici in Italia e del D.P.R. 13/02/19 67 n°33 di approvazione del Regolamento di esecuzione della predetta Legge n°222.
Art.2 - Alla realizzazione dei propri compiti la Fabbriceria provvede:
- con le rendite del patrimonio immobiliare;
- con private oblazioni ed elargizioni.
Art.3 - La Fabbriceria è composta da sette membri, scelti fra persone pie e probe, professanti la religione cattolica, due dei quali vengono nominati dal Vescovo e cinque dal Ministro dell’Interno, sentito il Vescovo stesso.
I membri durano in carica per 3 anni.
Art.4 - Non può essere nominato fabbriciere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti e affini sino al quarto grado con la Fabbriceria.
Non possono essere contemporaneamente membri della Fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.
Art.5 - Alla prima convocazione della Fabbriceria, da indire nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art.6, provvede il Presidente uscente al ricevimento delle nomine di cui al precedente art. 3.
La Fabbriceria, come sopra convocata, ancor prima di attendere a qualsiasi altra incombenza, provvede alla elezione nel proprio seno del Presidente.
La riunione è presieduta dal Fabbriciere più anziano di età. L’ elezione ha luogo a mezzo di schede segrete nelle quali ciascun Fabbriciere può indicare un solo nominativo. Risulta eletto il Fabbriciere che consegue almeno la metà più uno dei voti espressi.
Ove in prima votazione nessun Fabbriciere consegua tale numero di voti, si procede, sempre a mezzo di schede segrete, ad altra votazione a seguito della quale risulta eletto il fabbriciere che consegue il maggior numero di voti ed a pari voti il più anziano di età.
L'elezione del Presidente viene comunicata al Ministero dell'Interno per il provvedimento di nomina.
In attesa di tale provvedimento le funzioni di Presidente vengono assunte, in via interinale, dal Fabbriciere più anziano di età o dal Vicepresidente designato che poi, dopo la nomina del Presidente, mantiene la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento del titolare.
Art 6 - La Fabbriceria si riunisce normalmente nella propria sede previa convocazione scritta del Presidente che deve pervenire ai Fabbricieri, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti in discussione. Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei Fabbricieri in carica.
Le deliberazioni si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente.
Le deliberazioni della Fabbriceria vengono pubblicate in un giorno festivo all'Albo Pretorio esposto nel chiostro dello stabile del Santuario da dove si accede alla Sede della Fabbriceria.
Art.7 - Nel quadro delle proprie incombenze la Fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto, provvede:
- alle spese di manutenzione, di restauro e di custodia della Chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò specificatamente destinati;
- amministra i beni patrimoniali destinati a spese di officiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;
- provvede all'assunzione del personale necessario ad assicurare le necessità della Chiesa; provvede alle relative spese nonché a quelle per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla Chiesa e alla Sacrestia e per quant'altro occorra per le necessità cultuali della Chiesa.
Le rendite destinate a spese di officiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della Fabbriceria fra le partite di giro e vengono versate due volte l'anno a chi rappresenta la Chiesa.
Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per fini di culto, ed erogata norma del comma precedente, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamen te impiegate per detti fini nel quinquennio 1981 -1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.
Art.8 - Il presidente della Fabbriceria:
- annualmente predispone e sottopone al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio ed eroga le spese deliberate;
- in presenza di improcrastinabili eventi e nella impossibilità di convocare il Consiglio, adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza utile;
- rappresenta la Fabbriceria in giudizio, sia essa attrice o convenuta, per la difesa dei diritti dell'istituzione;
- entro il 31 Gennaio di ciascun anno trasmette al Prefetto della Provincia il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso approvati dal Consiglio;
- per il miglior funzionamento della Fabbriceria è opportuno che il Presidente attribuisca a singoli Fabbricieri l'incombenza di seguire specifiche branche dell'amministrazione secondo le pa rticolari attitudini.
- promuove, da parte del rappresentante legale della Chiesa o dell'Ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della Chiesa amministrati dalla Fabbriceria.
Art.9 - Uno dei Fabbricieri, su incarico del Presidente , svolge le funzioni di Segretario.
I verbali delle adunanze sono stesi e firmati dal Segretario su apposito registro, e controfirmati dal Presidente; quando alcuno degli intervenuti si allontani dall'adunanza, ne viene fatta menzione nel verbale.
Il segretario tiene inoltre la corrispondenza e cura la conservazione degli atti e dell'archivio, e custodisce il registro dei verbal i.
Art.10 - Uno dei Fabbricieri è dal Presidente incaricato delle funzioni di Cassiere.
Al Cassiere competono le seguenti incombenze :
- riscuote in base ai ruoli compilati dal Presidente;
- provvede alle spese giusta i mandati e gli ordinativi di pagamento trasmessigli dal Presidente;
- compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili;
- compila e tiene aggiornata la descrizione dei beni immobili appartenenti alla Fabbriceria;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- tiene il movimento degli inventari.
È personalmente responsabile della regolarità delle scritture di cui sopra, e provvede direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia ad effettuare i versamenti sul c/c bancario intestato alla "FABBRICERIA DELL’OPERA DI S. MARIA DELLE GRAZIE DI PIETRACUPA".
Ogni somma di denaro vi sarà sempre tempestivamente versata.
Gli assegni di prelevamento da tale conto po rteranno la firma congiunta del Presidente e di un Fabbriciere.
I registri delle riscossioni e dei pagamenti debbono rinnovarsi ogni anno ed essere preventivamente vidimati in ciascun fogli o dal Presidente.
Gli ordini di pagamento e di incasso sono staccati da un apposito registro a madre e figlia; gli ordini di pagamento, per costituire titolo legale di scarico del Cassiere, debbono essere firmati dal Presidente e da un Fabbriciere.
Art. 11 - Per compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazion e, la Fabbriceria deve conseguire la preventiva autorizzazione governativa da concedersi sentita l'Autorità Ecclesiastica competente per valore.
La relativa istanza è inoltrata al Prefetto della Provincia dal Presidente, corredata della delibera del Consiglio, dell'autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica competente per valore e da tutti gli altri documenti giustificativi
Art. 12 - Il patrimonio amministrativo della Fabbriceria si distingue in:
- beni mobili ed immobili d'interesse storico, artistico e culturale;
- altri beni mobili ed immobili.
I beni mobili ed immobili d'interesse storico, artistico e culturale debbono risultare da apposito inventario da depositare, oltre che presso l'Ordinario Diocesano, presso la competente Soprintendenza. Detti beni sono inalienabili ed anche, se trattasi di beni mobili, inamovibili dalla Sede propria.
La inamovibilità di detti beni mobili può essere momentaneamente rimossa, in occasione di mostre o di altri eventi particolari, previa autorizzazione del Consiglio comunque subordinata al benestare della competente Soprintendenza e, per quanto attiene beni destinati a servizio di culto, alla preventiva approvazione dell'Autorità Ecclesiastica.
Degli altri beni mobili ed immobili fanno parte:
- arredi e mobili ed oggetti comunque non rientranti fra quelli d'interesse storico, artistico e culturale;
- terreni e fabbricati diversi da quelli di interesse storico, artistico e culturale.
Apposito stato di consistenza di tali terreni e fabbricati è annualmente allegato al bilancio preventivo dell'anno in corso.
Il patrimonio edilizio non necessario alle funzioni amministrative, cultuali e di rappresentanza è dato in locazione secondo le consuetudini e nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 13 - L'Archivio Storico della Fabbriceria è disciplinato da apposito regolamento. Il Consiglio presceglie fra i propri membri l'Archivista Onorario.
Art. 14 - I Fabbricieri prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi compete il solo rimborso di spese sostenute per il disbrigo delle proprie incombenze.
Art. 15 - Il servizio di tesoreria della Fabbriceria è affidato all'Istituto di credito locale disposto a praticare le condizioni più f avorevoli.
Art. 16 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia al Codice di Diritto Canonico ed al Codice Civile.
Art. 17 - In caso di estinzione dell'Ente i beni mobili e immobili saranno devoluti a favore della PARROCCHIA: "PIEVE DI S. DONATO IN POGGIO” purché siano mantenute le tradizioni, cioè:
- due pranzi annuali: 19 marzo e la prima domenica di settembre ;
- la Festa del Santuario alla prima domenica di agosto,
- che la gestione del patrimonio sia destinata alle finalità indicate nell'Art.7 del presente Statuto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
San Donato in Poggio, 21 novembre 2019